L’isolante Aerogel è un materiale solido e leggero, con una densità di circa 100-150 kg/m3; può presentare una base di silice, alluminio, cromo o stagno, ma in edilizia attualmente si utilizza principalmente l’Aerogel di silice. Deriva da un gel nel quale la componente liquida è stata sostituita da aria: la percentuale di vuoto al suo interno varia tra il 97% ed il 99% ed i valori di conducibilità termica ottenibili sono molto bassi, in quanto questo materiale sfrutta al meglio le proprietà isolanti dell’aria ferma contenuta all’interno delle sue cavità. A causa della sua scarsa resistenza a trazione, però, deve essere sempre inglobato in lastre di vetro o di materiale plastico.
Scoperto nel 1930, è da tempo utilizzato come isolante termico in ambito aerospaziale, è utilizzato per l’imbottitura delle tute degli astronauti della NASA con soli 3 mm di aerogel si può proteggere l’uomo da temperature di –50°C, in ambito automobilistico e navale, nell’ingegneria fisica e nell’industria dell’abbigliamento per climi molto rigidi. Solo di recente si è riuscito a ridurne i costi di produzione a livelli accettabili, permettendone l’uso in alcune applicazioni nel settore edilizio, anche se tuttora, e questo rappresenta un grande svantaggio per il suo utilizzo, i costi rispetto ai materiali comunemente usati come isolanti rimangono elevati.
L’isolante Aerogel presenta una conducibilità termica molto bassa, pari a 0,013-0,014 W/mK, tale da renderlo l’isolante più performante utilizzabile attualmente nelle costruzioni; la conducibilità dei materiali comunemente utilizzati (polistirene espanso, lana di roccia, lana di vetro) è infatti di 0,25-0,35 W/mK. I vantaggi dell’isolante Aerogel riguardano anche l’ampio intervallo di temperatura d’impiego, variabile da -200 a +200 °C, l’idrofobia, la traspirabilità e la resistenza ai raggi UV; inoltre in alcuni utilizzi, come ad esempio nei solai, questo materiale contribuisce anche al miglioramento dell’isolamento acustico delle unità tecnologiche nelle quali è introdotto. Presenta anche un notevole mantenimento delle prestazioni nel tempo unito ad una buona stabilità dimensionale.
In ambito edile l'aerogel viene utilizzato all'interno di prodotti che presentano dei supporti di rinforzo costituiti da geosintetici in poliestere feltrati, disponibili in vari spessori e densità.
Questo materiale è stato proposto come isolante termico non solo per pareti, ma anche per coperture e solai. Tuttavia, visti i vantaggi precedentemente citati, l’isolante Aerogel può essere utilizzato anche per la realizzazione di un cappotto termico esterno sottile per le riqualificazioni energetiche; è infatti commercializzato in materassini o in pannelli, da 5 a 40 mm di spessore, che presentano una resistenza termica di soli 0,33-2,68 m2K/W (in base allo spessore). E' utilizzabile come cappotto interno, tuttavia, il materassino o il pannello in isolante Aerogel dovranno essere accoppiati ad una membrana al vapore, perché altrimenti è quasi sicura la formazione di condensa all’interfaccia fra isolante e muratura.
Sicuramente questa tecnologia rapportata a quella dei comuni materiali termoisolanti offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione degli spazi per l'isolamento, un minore volume di materiale impiegato, un abbattimento dei costi di trasporto e smaltimento con vantaggi quindi anche sull'ambiente, l'utilizzo in spazi ridotti data la flessibilità del materiale, la possibilità di realizzare un rivestimento continuo anche in strutture irregolari.
Nonostante le sue ottime caratteristiche di isolamento termico, che lo rendono tra i materiali migliori da questo punto di vista, quando utilizzato negli infissi e la vetrocamera è riempita con aerogel piuttosto che semplicemente con aria, si riscontrano degli aspetti negativi:
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riduzione della trasmissione luminosa del 25-30%;
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riduzione della trasmittanza termica tra il 40 e il 60%;
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distorsioni delle immagini;
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resa cromatica scadente, la luce assume diverse colorazioni;
- elevati costi.
Al via il progetto pilota nella diga di Punta Riso
È stato sottoscritto il protocollo di intesa finalizzato all’avvio del primo impianto in grado di convertire la forza delle onde marine in energia elettrica. L’accordo è stato stipulato tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e il presidente di Kuma Energy, Francesco Piccione.
Ricade su Brindisi, e precisamente sulla diga di Punta Riso, la scelta di una startup innovativa di Genova, la Kuma Energy Srl, costituita in luglio 2017 da tre soci, ingegneria-infrastrutture-servizi. La società progetta e sviluppa impianti per la produzione di energia elettrica dal movimento marino, sia per grandi che per piccole dighe, adatti ad ogni fondale marino e ha già ha depositato altri propri brevetti.
La KE srl ha chiesto all’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale una concessione demaniale marittima di un anno a Punta Riso, per installarvi l’impianto denominato EcoMar, un sistema cimoelettrico (elettricità dal moto ondoso e dalle maree), “dispositivo dimostrativo propedeutico alla successiva installazione di un impianto per la generazione di energia elettrica dal movimento marino”.
Il sistema potrà garantire a porti, a marina e porticcioli, l’energia elettrica di cui hanno bisogno. Se l’Autorità di Sistema portuale, al termine della sperimentazione e in base ai risultati punterà sui moduli EcoMar, potrebbe raggiungere un buon punto di equilibrio economico per alimentare non solo i propri impianti di illuminazione delle banchine e nuovi sistemi di fornitura di energia alle navi in sosta alternativi ai generatori di bordo a combustibili fossili.
In particolare, EcoMar può essere installato su dighe foranee di ogni dimensione e con ogni tipo di fondale, e "rappresenta una risposta concreta al fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, quindi pienamente in linea con le strategie dell’Unione Europea di riduzione dei gas serra, rispondendo anche a requisiti di efficienza oltre che di sostenibilità". La piattaforma è progettata con l’utilizzo di componenti ecocompatibili e sicuri per l’ambiente, non richiede importanti lavori sulle infrastrutture esistenti e non altera l’aspetto della costa o gli equilibri dei fondali marini.
Sul proprio sito web Kuma Energy spiega che si tratta di un progetto modulare “con sistema di supervisione, applicativi software e sistema di acquisizione dati per la registrazione di tutte le variabili misurate. Sistemi di comunicazione per il monitoraggio e la conduzione remota degli impianti al fine di ottimizzarne la resa e attivare sistemi di protezione".
Durante le attività di analisi e sperimentazione on-site, Kuma Energy sarà affiancata dal Laboratorio A-Mare dell’Università di Firenze e dal Campus Università del Salento. La startup condividerà con l’Autorità di Sistema Portuale i dati di monitoraggio ambientale e tecnico raccolti durante le sperimentazioni e, al termine del periodo di concessione, gli elementi di fattibilità e sostenibilità economica relativa all’eventuale acquisizione futura da parte dell’Autorità portuale del sistema EcoMar per la produzione di energia da moto ondoso.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 giugno, il DLgs 48/2020 apporta novità sull’efficienza energetica, la prestazione energetica e sulla normativa che regola gli APE.
Il Decreto recepisce le direttive 2012/27 sull'efficienza energetica e Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia apportando così delle modifiche al Dlgs 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici) e abrogando alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Il DLgs 10 giugno 2020 non modifica solo normative sull’efficienza energetica in edilizia, ma anche alcune disposizioni in materia edilizia.
I contenuti principali del DLgs 48/2020 sono raggruppati in 4 Capi:
• Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
• Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
• Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
• Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali.
Le novità del nuovo decreto riguardano principalmente:
• Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni (art.3 e 4 DLgs 48/2020)
• Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare (art.5 DLgs 48/2020)
• Mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica (art.6, comma 3-sexies, DLgs 48/2020)
• Impianti di climatizzazione - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva (art.10 DLgs 48/2020)
• Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine (art.7 DLgs 48/2020)
• APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento di una sanzione in caso di omissione dell’APE (art.9 DLgs 48/2020)
• Calcolo della prestazione energetica degli edifici - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici (art.6 DLgs 48/2020)
• Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (art.8 DLgs 48/2020).
Le novità per gli APE nel DLgs 48/2020 sono definite nell’articolo 9 del decreto.
La prima novità riguarda il pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita immobiliare; l’obbligo di allegare l’APE agli atti o di dichiararlo in sede di stipula di contratto, non varia come non sono state modificate le entità sanzionatore per i trasgressori. Il pagamento della sanzione amministrativa non esonera dall'obbligo di dover comunque presentare, entro 45 giorni dalla contestazione, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) o la dichiarazione in cui si afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alle prestazioni energetiche.
Il Dlgs 48/2020, trasferisce dal MISE, alle Regioni e alle province autonome le competenze che riguardano l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita, di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione.
Il Dlgs 48/2020 inoltre stabilisce che l'Agenzia delle Entrate individui, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, quali siano le informazioni utili tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti per intraprendere un procedimento sanzionatorio. Tali informazioni, precedentemente concordate e vagliate dal MISE (prima della pubblicazione del DLgs 48/2020) saranno ora inviate per il relativo controllo alla regione o alla provincia autonoma di competenza, per accertamento o eventuale contestazione.
Le principali novità del Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 sull’efficienza energetica in edilizia
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”. Il decreto, in vigore dall'11 giugno 2020, è composto da 18 articoli che modificano e integrano il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
La direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica degli edifici, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 e di sviluppo un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050. Tuttavia, anche a causa dell’emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati.
La direttiva oggi in recepimento mira ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente; dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici; razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva alla luce dell’esperienza applicativa.
L’aggiornamento della direttiva si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni nell’UE dell’80-85% rispetto ai livelli del 1990 facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB).
Le strategie nazionali seguiranno delle tabelle di marcia necessarie per il raggiungimento di un parco immobiliare fortemente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040.
Il nuovo decreto quindi stabilisce differenti obiettivi e regolamentazioni sul tema dell'efficientamento energetico degli edifici e sulla prestazione energetica del settore dell'edilizia, prevedendo la redazione da parete del Ministro dello sviluppo economico (MISE), entro luglio 2020, di una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.
In relazione ai requisiti prestazionali degli edifici sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche:
- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo.
Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto devono essere rispettati nuovi criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.
Importante novità è data dall’istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici presso ENEA, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici; sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi; sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili; sugli attestati di prestazione energetica (APE).
La qualità dell’aria negli ambienti confinati è un importante elemento per il benessere dell’uomo, uno degli elementi che ne determina, la buona o no, qualità è la presenza di microrganismi che provocano le muffe. L’inquinamento microbico coinvolge centinaia di specie di batteri e funghi che crescono all’interno degli ambienti quando vi sono particolari condizioni di umidità; l’esposizione a tali microrganismi o alle loro tossine può essere associata a malattie respiratorie, asma, allergie.
Troppa umidità rende l’abitazione insalubre generando, non solo problematiche riguardanti la salute, ma anche problematiche relative ai consumi energetici; d’altro canto, l’eccessiva secchezza dell’aria è a sua volta fonte di malesseri e di abbassamento della qualità della vita, in quanto le cellule delle mucose rischiano di perdere acqua nell’aria più secca, perdendo quindi la loro funzione di barriera ed esponendo i tessuti sottostanti.
Quando appare la muffa è fondamentale stabilire da dove proviene l’umidità e scoprirne la causa.
Le cause più comuni per il propagarsi della muffa sono la presenza di ponti termici, difetti nella posa in opera di coibentazione, infiltrazioni acqua piovana, risalita dal terreno, condensa e umidità dell’aria, scarsa traspirabilità delle pareti, errate abitudini di riscaldamento e scarsa ventilazione dell’immobile. L’umidità derivante dalla condensa, è un problema facilmente riscontrabile nelle abitazioni moderne, in cui si corre il rischio di sigillare sempre di più gli immobili, per contrastare i consumi energetici elevati.
È importante ricordare che le muffe trovano il loro ambiente ideale per attecchire e proliferare quando esistono temperature alte all’interno dell’immobile, poca luce, umidità e/o acqua e presenza di spore. Fatte queste precisazioni, è bene tener presente che il benessere ambientale ed il comfort, all’interno di un immobile, derivano prima di tutto dal corretto equilibrio tra ventilazione, temperatura ed umidità oltre ad un corretto isolamento termico. La normativa stabilisce che l’umidità relativa in un fabbricato a uso abitativo deve essere compresa tra il 40% ed il 60% e nel momento in cui questo limite viene superato, ecco che cominciano ad insorgere le muffe ed i microrganismi sulle pareti.
Mettendo in atto dei piccoli accorgimenti si potrà evitare il propagarsi delle muffe ovvero:
• evitare di riscaldare troppo gli ambienti;
• ventilare il più possibile, aprendo porte e finestre più volte durante la giornata;
• staccare gli arredi di qualche centimetro dai muri, per consentire la maggiore ventilazione;
• togliere tappeti, tende ecc., o quantomeno lavarli frequentemente;
• eliminare la carta da parati dalle pareti “umide”.